Autore: admin

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

  • Avvocati stabiliti: il COA deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

    In tema di avvocati stabiliti, è compito del Consiglio dell’Ordine apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali

    In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Il cd. preavviso di cancellazione o di diniego di iscrizione all’albo cristallizza le motivazioni del COA

    L’istituto del cd. preavviso di cancellazione dall’albo o di diniego di iscrizione all’albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l’interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato. In particolare, tale preavviso cristallizza le motivazioni del COA, che solo su queste, già esternate, eventualmente meglio precisate, deve fondare il provvedimento finale, che deve appunto rimanere nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17 cit. Da ciò discende un ulteriore corollario: qualora l’interessato si avvalga della opportunità difensiva di depositare memorie e di essere ascoltato, il COA deve prendere in considerazione il contenuto delle predette osservazioni e delle risultanze dell’audizione, dandone compiutamente conto nell’iter motivazionale del provvedimento conclusivo (Nel caso di specie, il COA motivava il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per mancanza del requisito della condotta irreprensibile, alla luce della sentenza definitiva di condanna dell’istante alla pena della reclusione di anni sette. Successivamente, il COA rigettava la domanda di iscrizione per la carenza di certificazione di godimento, da parte del richiedente, del pieno esercizio dei diritti civili in quanto l’espiazione della predetta pena era ancora in corso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 211 del 30 novembre 2021

  • RIVELAZIONE DEL CONTENUTO E PRODUZIONE IN GIUDIZIO PENALE, A FINI DIFENSIVI, DI CORRISPONDENZA, PRIVA DELLA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA, INTERCORSA TRA IL DIFENSORE DELL’IMPUTATO ED IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE E CONTENENTE UNA PROPOSTA TRANSATTIVA – VIOLAZIONE DELL’ART. 48 CDF – INCONFIGURABILITA’

    Non viola il divieto sancito dall’art. 48 CDFArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → il difensore dell’imputata che, al fine di documentare l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, oppone alla parte civile, in sede di controesame, una nota a suo ministero, priva della clausola di riservatezza, contenente una proposta transattiva inviata al suo difensore, provvedendo poi al suo deposito agli atti del processo affinché il Giudice ne valuti la rilevanza ai pretesi fini difensivi. (In applicazione del principio di cui in massima è stato archiviato l’esposto a carico di un Avvocato che, nella veste di difensore di un’imputata per il reato di appropriazione indebita, in sede di controesame, aveva chiesto alla parte civile se avesse contezza di un comunicazione con la quale la sua cliente, suo tramite, le aveva manifestato, per il tramite del suo legale, la disponibilità all’immediata restituzione della merce con assunzione dei costi della relativa spedizione, provvedendo, al termine del controesame, a depositare tale comunicazioni ed i relativi allegati agli atti del giudizio).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense, parere del 14 gennaio 2011, n. 15.

  • Adozione e pubblicazione della decisione disciplinare: disciplina applicabile

    Per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, ovvero al’intervenuto risarcimento del danno, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 210 del 30 novembre 2021