Autore: admin

  • AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – GIUSTIFICATI MOTIVI DEL RIFIUTO DELL’INCARICO

    Non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che rifiuti l’incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia. Parimenti non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il quale, contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetta l’incarico a causa della mancata adesione di costei all’invito a favorire presso lo studio per un colloquio preliminare. (In applicazione dei principi di cui in massima sono stati archiviati gli esposti presentati dallo stesso soggetto nei confronti di tutti gli iscritti nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da un Ordine territoriale)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Somma), decisione del 21 dicembre 2021

  • AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’INCOLPATO – SANZIONE DISCIPLINARE – CRITERI DI VALUTAZIONE

    Nel giudizio sulla personalità dell’incolpato, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, assumono rilevanza l’ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato e la circostanza che gli addebiti contestati siano stati commessi in gioventù e siano circoscritti a situazioni contingenti. (Nel caso di specie il professionista si era reso responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada in gioventù e circoscritte ad un particolare momento della sua vita)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 9 del 5 febbraio 2021

  • AVVOCATO STABILITO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – OMESSA INDICAZIONE NEL MANDATO DELL’AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA

    L’Avvocato Stabilito che utilizzi il titolo di Avvocato in luogo di quello effettivo di Avvocato Stabilito e che promuova un’azione giudiziaria in virtù di mandato alle liti privo dell’indicazione di agire di intesa con un collega iscritto all’albo, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile in ragione della tutela dell’affidamento che il cliente e le istituzioni ripongono nella figura del professionista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2021

  • UTILIZZO AI FINI PROCESSUALI DI UNA PROCURA ALLE LITI ALLORQUANDO IL MANDANTE E’ DECEDUTO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITA’ E CORRETTEZZA

    Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile l’Avvocato che deposita un’insinuazione al passivo fallimentare in forza di un mandato rilasciatogli dal cliente deceduto prima della predetta attività processuale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 7 del 3 febbraio 2021

  • ATTIVITA’ DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933– SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE

    In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell’entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data – non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l’attività professionale, seppur nei limiti previsti dall’art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo. Viceversa, si rende responsabile della violazione dell’art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all’entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014, non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021

  • L’esercizio in forma associata della professione forense

    Dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021