Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 16 Dicembre 2019 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 26 Maggio 2016