Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo, il comportamento dell’avvocato che sostanzialmente utilizzi la professione forense per carpire la fiducia dei propri clienti e perpetrare in danno degli stessi, con artifici, raggiri e destrezza, comportamenti riprovevoli […]