Autore: admin

  • L’autenticazione di sottoscrizione apocrifa

    Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma del cliente poi risultata falsa giacché, specie allorché la sottoscrizione stessa non sia stata apposta in sua presenza (ove consentito), è necessario che il difensore si accerti che essa provenga effettivamente dalla parte interessata (Nel caso di specie, trattavasi di firma, apparentemente del cliente, apposta in calce ad una querela ma che, secondo una successiva perizia grafologica esperita in sede penale, era stata in realtà apposta dello stesso difensore autenticante. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

    NOTA:
    In arg. cfr. pure le pronunce conformi di Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 178 del 9 ottobre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 3 luglio 2013, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 149

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

  • Gli atti di interruzione della prescrizione disciplinare

    La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dall’atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

  • Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021

  • Illecito autenticare la procura alle liti conferita da soggetto incapace

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dei canoni generali di cui all’art. 9 cdf, il comportamento dell’Avvocato che, nella consapevolezza dell’incapacità di agire dell’interdetto, autentichi la sottoscrizione da questi apposta in calce alla procura alle liti conferitagli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf, non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Caia), sentenza n. 95 del 3 maggio 2021