Autore: admin

  • Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali

    In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

  • La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. Tali ipotesi non fanno venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede territoriale per non aver messo immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse da terzi per conto dello stesso. Soltanto in sede di impugnazione, l’incolpato produceva documentazione comprovante la tempestiva consegna delle somme al cliente e quindi l’insussistenza del fatto addebitatogli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile tale produzione, conseguentemente accogliendo il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF si discosta motivatamente dall’orientamento, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza domestica, in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione nella fase amministrativa ed in quella giurisdizionale

    Nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al Consiglio territoriale, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell’art. 2945, co. 1, c.c. dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021

  • Gli atti di interruzione della prescrizione disciplinare

    La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dall’atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021

  • Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021