La facoltà di impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare è concessa, ai sensi dell’art. 50 della legge 22 gennaio 1934, n. 37, unicamente all’interessato ed al P.M. presso la Corte d’Appello. E per « interessato » deve intendersi, senza possibilità di dubbio, il solo professionista assoggettato a procedimento disciplinare, come si ricava […]