L’avvocato che trattenga fascicoli d’ufficio, riconsegnandoli solo dopo ripetuti solleciti, e usi espressioni offensive verso il funzionario capo della cancelleria, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 13 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 105