Il professionista che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive verso i colleghi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità e decoro proprio della classe forense. (Nella specie il professionista aveva prospettato l’esistenza di un accordo illecito o illegittimo posto in essere dal collega in suo danno. La sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 253