Il professionista forense che pur formalmente invitato a presentarsi avanti il Presidente del Consiglio dell’Ordine per rendere chiarimenti in merito ad addebiti mossigli renda giustificazione al solo consigliere relatore, non tiene una condotta volutamente contrastante con i doveri di disciplina, solidarietà e collaborazione e pertanto il suo comportamento non è censurabile sotto il profilo deontologico. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 13 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), decisione del 18 marzo 1989, n. 60