La delibera del C.d.O che non esprima alcun giudizio, né irroghi alcuna sanzione, non può essere qualificata come disciplinare e comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione proposta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso relazione C.d.O di Milano, 20 febbraio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 198