Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri la conversazione telefonica avuta con il collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 27 giugno 2003, n. 207