Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatorie; la mancanza di audizione non determina, pertanto, alcuna causa di improcedibilità.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 22 maggio 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di evitare incompatibilità – Svolgimento di attività stragiudiziale di consulenza e recupero crediti – Assunzione di incarico quale amministratore delegato in società commerciale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di evitare incompatibilità e accaparramento di clientela, l’avvocato che assuma l’incarico di amministratore delegato di una società commerciale e attraverso la stessa gestisca peraltro attività stragiudiziale tipicamente professionale e prodromica all’eventuale affidamento di incarichi giudiziali. (Nella specie la società “studio P. s.r.l.” si dichiarava in grado di curare azioni di recupero di somme davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, a prezzi preventivati e dietro il rilascio di apposito mandato ad agire, con predisposizione di lettere di incarico standard e predisposizione di procura speciale presso la sede della società. In considerazione della inesperienza e della giovane età le sanzioni della sospensione per mesi 12 e mesi 6 sono state ridotte rispettivamente a mesi 6 e mesi 3). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Responsabilità disciplinare – Assoggettabilità alle sanzioni disciplinari.
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (ex art. 57 r.d. n. 37/1934), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio; il loro status, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale, si presenta, infatti, come preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologico-disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento – Interruzione.
L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Predisposizione di documenti falsi – Trattenimento somme – Omesse informazioni – Illecito deontologico.
L’avvocato che rediga un falso documento, trattenga somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni al cliente sull’esito dell’attività svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei al professionista che dopo aver ricevuto il compenso e consegnato al cliente una dichiarazione liberatoria sui compensi professionali dovuti, redigeva un documento falso in cui si dichiarava che gli onorari dovevano essere pagati in percentuale al valore della causa, non informava il cliente sull’esito sfavorevole del mandato, restituiva solo dopo lungo tempo le somme avute in ragione dello stesso, trattenendone, non autorizzato, alcune a compensazione degli onorari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 settembre 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale, a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O., tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 26 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 novembre 2002, n. 187
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Omessa indicazione sul provvedimento del C.d.O. del termine per l’impugnazione – Ricorso tardivo al C.N.F. – Errore scusabile ex art. 3 l. 241/1990 – Non sussiste – Ricorso per riammissione in termini – Inammissibilità.
Nel provvedimento di cancellazione emesso dal C.d.O. l’omessa indicazione del termine per impugnare davanti al C.N.F. non è da considerare errore scusabile e non determina la possibilità di una riammissione in termini ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990. La normativa forense infatti detta una rigorosa disciplina dei termini processuali prescritti per le impugnazioni davanti al C.N.F. e in particolare per l’ipotesi dell’atto amministrativo di cancellazione prevede un termine inderogabile di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 novembre 2002, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme – Illecito disciplinare.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dia false informazioni al cliente sull’ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata. (Nella specie in considerazione del ravvedimento del professionista e dell’integrale risarcimento del danno la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 8 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 185
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo – Contestazione legittimità operazioni elettorali – Scadenza e rinnovo C.d.O. – Carenza di interesse – Cessazione materia contendere.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso, per venir meno dell’interesse alla decisione, e quindi per cessazione della materia del contendere, allorquando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nei suoi componenti. (Dichiara inammissibile i reclami per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 30 gennaio 1998 C.d.O. di Lanciano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e dignità professionale – Inadempimento debiti cambiari – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, contrario al dovere di correttezza e dignità professionale, il professionista che non adempia i debiti cambiari contratti con il cliente di un Collega e che, inoltre, emetta un assegno bancario non coperto in favore del proprio Ordine di appartenenza in sede di pagamento della tassa relativa ad un parere di congruità. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Gela, 10 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 183