E’ valida la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità o condotta, nella ipotesi in cui il professionista pur non essendo stato ascoltato, come previsto dall’art. 24 r.d.l. n. 1578/33, sia stato comunque posto in condizione di fornire le sue spiegazioni attraverso memorie scritte, (l’art. 45 r.d. n. 37/34, prevede l’audizione dell’interessato soltanto quando lo stesso ne faccia espressa richiesta). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 25 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 202