E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 marzo 2002).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti.
Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente della direzione provinciale del lavoro che non svolgeva attività legale in via esclusiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
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Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Ratio della norma.
La ratio dell’articolo 3 ultimo comma, lett. b) della legge professionale forense, che stabilisce in linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di detta professione e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di detti requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Eccezione a tale divieto è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione degli scopi dell’ente e della condizione di maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano tale loro attività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
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Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Revisione albi – Cancellazione per incompatibilità – Natura amministrativa – Assegnazione di un termine a difesa – Non necessita.
La cancellazione per incompatibilità, accertata in fase di revisione degli albi successivamente all’iscrizione, è un atto dovuto, esplicazione di un potere particolare di emendazione degli albi, avente natura amministrativa, e non richiede pertanto l’assegnazione del termine a difesa di 10 giorni (previsto e necessario per le altre ipotesi di cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
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Avvocato – Tenuta degli albi – Requisito della condotta specchiatissima e illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima e illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza della pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto anche conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’iscrizione all’albo del professionista a carico del quale pendeva un procedimento penale, conclusosi peraltro con l’assoluzione per mancanza dell’elemento materiale e psicologico del reato contestato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 ottobre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 4
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Nell’ipotesi di uso di espressioni sconvenienti ed offensive è necessario valutare, ai fini della determinazione della responsabilità disciplinare, sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo inteso come animus iniurandi; pertanto non commette illecito disciplinare il professionista che usi in un atto defensionale espressioni forti verso un terzo, se le stesse presentino una attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano comunque uno strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Nella specie è stato assolto il professionista che, in uno scritto defensionale, aveva usato espressioni forti di critica nei confronti dell’amministratore di cui chiedeva la revoca). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 3
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che pur esprimendo apprezzamenti negativi sulle capacità e la competenza del collega di controparte, lo faccia non per la volontà di arrecare offesa al collega ma per l’esigenza difensiva di rimarcare e motivare, sia pure in tono particolarmente polemico, le ragioni del dissenso, già precedentemente espresso, relativamente alla legittimità del ricorso presentato dalla controparte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Audizione dell’interessato – Necessità – Non sussiste.
Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono auspicabili ma non obbligatori, non essendo previsti da alcune disposizione normativa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Pubblicità delle udienze – Non sussiste.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. non sussiste l’obbligo di pubblicità delle udienze. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Rinvio d’udienza – Comunicazione all’interessato a mezzo fax a mezzo telegramma – Legittimità.
Non costituisce violazione del diritto di difesa ed è legittimo il rinvio d’udienza comunicato all’interessato a mezzo fax e a mezzo telegramma inviato lo stesso giorno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2