La sentenza penale di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, fa stato nel procedimento disciplinare aperto nei confronti del professionista per lo stesso fatto. Deve, pertanto, essere annullata la decisione disciplinare emessa sul presupposto, poi negato in sede penale, che il professionista fosse stato responsabile del fatto per il quale si era proceduto anche in sede disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 dicembre 1981).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 156