La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati di un consiglio dell’ordine spetta al C.d.O. costituito presso la Corte d’Appello, ex art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 e dl n. 597/1947, ed ivi permane anche se successivamente, nelle more della fase preliminare, l’avvocato non sia più componente del C.d.O..L’attività preliminare, infatti, preordinata alla acquisizione degli […]