Il codice deontologico forense non ha il carattere scritto ed i comportamenti in esso individuati non sono previsti in modo tassativo come illeciti deontologici; infatti i canoni in esso contenuti adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121