Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei principi di decoro e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che emetta assegni non onorati, minacci e si appropri di somme di spettanza del cliente, ometta di svolgere il mandato ricevuto, avendo peraltro incassato delle somme in acconto, ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidata al collega, partecipi ad una estorsione tentando di convincere telefonicamente la vittima al pagamento e recandosi nel luogo dell’appuntamento per incassare le somme illegittimamente richieste. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 novembre 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i magistrati – Dovere di difesa – Diffida a magistrato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, travalicando i limiti della difesa diligente, diffidi pretestuosamente un magistrato a compiere qualsiasi atto nei confronti del proprio cliente. (Nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che indicando pretestuosamente il P.M. quale responsabile di una azione ingiusta, per la quale chiedeva il risarcimento per il proprio cliente, lo diffidava, in quanto debitore del proprio assistito, dal compiere qualsiasi atto nel procedimento aperto a carico di quest’ultimo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso e negligente espletamento del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere o ritardi nell’espletamento degli atti inerenti il mandato e richiesto non dia informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie, anche in considerazione che l’atteggiamento omissivo del professionista è stato frutto di negligenza e non di dolo e che egli abbia promesso di pagare il danno subito dal cliente a causa del suo comportamento omissivo la sanzione della sospensione per anni uno è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 5 luglio 2004, n. 146
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Omessa esibizione di documentazione richiesta dal C.d.O. – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza, l’avvocato che ritardi nella esibizione di documenti richiesti dal C.d.O. a seguito di un esposto pubblicato a suo carico. (Nella specie, in considerazione della riconosciuta mancanza di responsabilità disciplinare su un capo di incolpazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 15 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 5 luglio 2004, n. 145
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di accaparramento di clientela – Stipula di convenzione con associazione di categoria – Comunicazione al C.d.O. – Diffusione della convenzione da parte dell’associazione – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Non è deontologicamente responsabile l’avvocato che avendo stipulato una convenzione di categoria, peraltro comunicata al C.d.O. di appartenenza, veda la stessa, contro ogni sua volontà, pubblicata in un articolo di stampa a cura dell’associazione medesima per la diffusione ai suoi iscritti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 15 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 5 luglio 2004, n. 145
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Avvocato – Tenuta albi – Radiazione – Richiesta di reiscrizione – Decorrenza di un quinquennio – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Valutazione discrezionale del C.d.O..
Il Consiglio dell’ordine cui è presentata la domanda di reiscrizione del professionista radiato o cancellato, non è vincolato dalla circostanza del decorso del tempo, 5 anni, ma deve valutare discrezionalmente il comportamento tenuto dal professionista nelle more della reiscrizione e conseguentemente può rigettare l’istanza ove ravvisi la carenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesta, peraltro già nella prima iscrizione. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che nelle more della reiscrizione aveva posto in essere condotte integranti il reato di esercizio abusivo della professione, e quindi non aveva il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 24 luglio 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme avute in ragione del mandato, che peraltro ometta di svolgere, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, che tali somme siano state restituite dopo un lungo periodo di tempo, e prima dell’udienza disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva trattenuto somme avute dal cliente per addivenire ad una transazione che, peraltro, sapeva non sarebbe stato possibile concludere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 14 giugno 2004, n. 142
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Assenza di dolo – Irrilevanza.
Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 14 giugno 2004, n. 142
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Accanimento giudiziale – Plurime costituzioni di parte civile – Aumento immotivato delle spese processuali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che concordi con un collega plurime costituzioni di parte civile al solo fine di aggravare le spese processuali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, in una causa per omicidio colposo a seguito di incidente stradale aveva indotto i parenti della vittima a costituirsi parte civile ognuno attraverso un proprio legale per costituire un collegio di difesa, quando, in realtà, visti i criteri che segue il risarcimento in relazione al grado di parentela che lega la vittima ai familiari, non vi erano motivi per la costituzione di un collegio di difesa che, invece, aveva avuto come unica conseguenza quella di aumentare ingiustificatamente le spese processuali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 14 giugno 2004, n. 141