Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, il professionista che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest’ultimo un’azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell’ex cliente ed in ordine alla medesima vicenda, parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 24 novembre 2004).
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Avvocati – Tenuta albi – Albo speciale patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione – Requisiti.
Ai fini della iscrizione all’albo degli avvocati “cassazionisti”, l’art. 33 del r.d.l. 1578/1933, richiede una durata di esercizio professionale effettivo e concreto, che dev’essere consumata in un periodo la cui decorrenza iniziale – in mancanza di diverse indicazioni esplicite – non può che essere posta, puntualmente, alla data di iscrizione all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 27 gennaio 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenete proposta transattiva – Illecito deontologico.
L’avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l’attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Inizio – Deliberazione di apertura.
Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell’art. 38, co.3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all’interessato, prevista dal primo comma dell’art 47 R.D. n. 37/34. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di probità, decoro.
La responsabilità del legale nei confronti del cliente è personale, assorbendo come tale i comportamenti d’ogni collaboratore, sicché, nei limiti dell’ordinarietà dei fatti e della diligenza professionale, rileva unicamente la condotta del titolare del mandato (nella specie, lo Studio dell’incolpato aveva esibito alla cliente un documento che ingenerava nella cliente la convinzione che il giudizio affidatogli fosse stato intrapreso e lo sfratto eseguito, in tal modo giustificando un’attività mai effettivamente posta in essere e godendo degli illeciti benefici che il falso affidamento nella parte assistita procurava). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003 – 19 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 48
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di probità, decoro, correttezza, fedeltà – Violazione.
Viola i doveri di probità, decoro, correttezza e fedeltà il professionista che, incaricato di seguire una verifica fiscale nei confronti del cliente avviata da militari appartenenti alla Guardia di Finanza, prometta indebitamente a questi ultimi di versare ingenti somme di denaro dai medesimi richieste al fine di evitare al proprio assistito una denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati di falso in bilancio, truffa aggravata in danno dello Stato e varie violazioni fiscali (nella specie, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 febbraio 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Mandato – Autenticazione – Mancanza sottoscrizione delegante su copia atto di costituzione – Illecito deontologico – Insussistenza.
Nel caso in cui il difensore depositi in giudizio una copia dell’atto di costituzione completa della sottoscrizione della parte assistita e della propria “per autentica”, ed una recante la sola firma propria “per autentica” ma priva della firma del delegante, non è configurabile alcuna violazione del Codice deontologico, ma piuttosto una censurabile disattenzione (che, nella specie, ben potrebbe essere stata causata dalla inesperienza), per aver depositato in giudizio un atto incompleto, sia pure non essenziale ai fini della difesa della parte assistita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 17 luglio 2006, n. 46
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente.
Ai sensi dell’art. 51 l.p.f., l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni, termine che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, la quale si consuma o si esaurisce nel momento in cui è posta in essere. Qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (o posta in essere con atti istantanei ma con effetti permanenti per le conseguenze ad essi proprie), la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima; il termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva o omissiva, passibile di sanzione. La condotta costituita dal trattenimento o dall’appropriazione di somme deve al predetto fine considerarsi una situazione protrattasi nel tempo, che perdura fino a che il professionista non la rimuova. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Copia delibera C.d.O. – Mancanza sottoscrizione Presidente – Nullità – Esclusione.
La mancanza della sottoscrizione del presidente, prescritta unitamente a quella del segretario dall’art. 44 r.d. n. 37/1934, non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Motivi aggiunti – Inammissibilità.
Atteso che, secondo costante giurisprudenza, i motivi di impugnazione devono essere formulati con il ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti secondo il sistema processuale civile, ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del CdO devono essere dichiarate inammissibili qualora non siano formulate nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma proposte come motivi aggiunti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45