Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere attività di favoreggiamento in favore di autori del reato di corruzione. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi dieci ritenuta eccessiva è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 157