Non sussiste difformità tra contestazione e decisione se il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato. (Nella specie era stato contestato al professionista di avere autenticato firme apocrife di clienti premorti, mentre nella decisione il professionista era stato condannato per aver acquisito le firme dei clienti su fogli bianchi e di averli utilizzati dopo molti anni, anche dopo la morte degli stessi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 settembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Individuazione C.d.O. competente.
Quando, secondo il disposto dell’articolo 2 d.lg. n. 597/47, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del C.d.O. venga a mancare il numero legale prescritto, spetta di deliberare al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello; mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello più vicina. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Bologna relativamente alla richiesta di individuare la competenza formulata dal C.d.O. di Forlì-Cesena, 9 febbraio 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 143
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Astensione dei componenti del C.d.O. – Mancanza del numero legale – Individuazione C.d.O. competente.
Quando, secondo il disposto dell’articolo 2 d.lg. n. 597/47, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del C.d.O. venga a mancare il numero legale prescritto, spetta di deliberare al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello; mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello più vicina. (Nella specie i componenti del primo C.d.O. investito della questione si erano astenuti e quindi è stato ritenuto competente il C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello). (Dichiara la competenza del C.d.O. di Bologna relativamente alla richiesta di individuare la competenza formulata dal C.d.O. di Forlì-Cesena, 15 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 142
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Riferimento a fatti privati riguardanti la controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che nell’ambito di una causa di separazione tra coniugi, per il rilascio di un bene intestato a entrambi, faccia riferimento al fatto che il coniuge di controparte “avesse lasciato la casa coniugale e stesse intrattenendo una relazione con altra donna”. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 19 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SADARELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 141
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso – Inammissibilità.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 luglio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 140
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti il C.d.O. – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Nella specie la delibera di rinvio a giudizio era stata emessa bel oltre sei anni dopo la delibera di apertura del procedimento che peraltro in quella data era comunque prescritto in quanto aperto ben oltre cinque anni dalla commissione del fatto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 novembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto, non potendosi applicare la pregiudiziale prevista dall’articolo 3 del c.p.p. abrogato, ma ancora vigente all’epoca della commissione dei fatti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 novembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di patto di quota lite – Compenso costituito in una percentuale dei crediti litigiosi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e rientrante nel c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale dell’importo percepito in risarcimento, a nulla rilevando, che il compenso così stabilito sia stato riscosso oppure no, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità disciplinare, la sussistenza dell’intervenuta pattuizione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Avvocato docente presso scuole regionali – Incompatibilità – Sussiste.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione l’art. 3, comma IV lettera a) r.d.l. n. 1578/1933, nel prevedere la compatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, è una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego, e come tale non estensibile a situazioni differenti. Pertanto è incompatibile con l’esercizio della professione forense la docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, ma diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137
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Avvocato – Tenuta albi – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Immutabilità del collegio giudicante.
Il procedimento relativo alla tenuta degli albi davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice; è pertanto irrilevante che il provvedimento di cancellazione sia stato adottato da un diverso collegio rispetto a quello che aveva ascoltato a chiarimento il professionista cancellato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137