La decisione del C.d.O. deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata; pertanto è valida la decisione notificata in copia conforme, con la firma del solo segretario, quando si accerti che l’originale della sentenza contenga le dovute sottoscrizioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 19 settembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 149