L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, incontestabilmente esclusa o accertata in base agli atti e documenti di causa. Peraltro è condizione indispensabile, perché l’errore posa essere motivo di revocatoria, che sia decisivo, cioè deve sussistere un nesso di casualità fra l’erronea supposizione e la decisione resa, lo stesso non deve cadere su un punto controverso sul quale si sia già formata la pronuncia e deve inoltre presentare i caratteri della evidenza e della obbiettività. Pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione di una decisione del C.N.F. (proposto per l’errata attribuzione di un teste ad una delle parti invece che all’altra), non avendo tale circostanza alcun rilievo nella valutazione dei fatti e nella dichiarata affermazione di responsabilità. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 aprile 2003).
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Contenuto – Omessa specificazione dei motivi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il reclamo avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio lamenti generali irregolarità procedimentali, omettendo di enunciare analiticamente e specificatamente i vizi e i motivi del reclamo, con l’indicazione del numero, ancorché approssimativo delle schede contestate. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso i risultati per l’elezione C.d.O. di Matera, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 maggio 2004, n. 133
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, ripetutamente, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione del fatto che non risultavano provati due capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi cinque a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 20 maggio 2004, n. 132
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Attività volta ad assecondare richieste di danni non subiti o subiti in misura inferiore dalla cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assecondi il cliente nella richiesta del risarcimento di danni nella consapevolezza che gli incidenti denunciati o non si fossero mai verificati o avessero prodotto danni molto più lievi rispetto a quelli esposti alle compagnie di assicurazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 20 maggio 2004, n. 132
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione – Registro speciale – Praticante impegnato in attività lavorativa – Diritto all’iscrizione.
L’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, poiché nessuna preclusione o ipotesi di incompatibilità, è posta dalla legge in tal senso; mentre spetta al consiglio, a posteriori, il diritto-dovere di valutare l’adeguatezza della pratica compiuta, con la conseguenza che, al momento della iscrizione, anche in relazione alla possibilità che il praticante sia impegnato nello svolgimento di una attività lavorativa, deve valutarsi solo astrattamente la sufficienza dell’impegno dedicato alla pratica e del tempo riservato alla frequenza dello studio. (Nella specie è stato accolto il ricorso e riconosciuto il diritto all’iscrizione del praticante che era impegnato in una attività lavorativa, ma comunque periodicamente frequentava lo studio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 ottobre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 131
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Avvocato collaboratore di studio di avvocato sospeso cautelarmene – Attività svolta per conto e sotto la direzione dell’avvocato sospeso – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi alla elusione del provvedimento di sospensione cautelare assumendo solo formalmente lo svolgimento degli incarichi professionali che in realtà continuava a gestire il collega di studio sospeso cautelarmene. (Nella specie sono state confermate rispettivamente la sanzione della censura per l’avvocato che aveva solo formalmente sostituito il collega sospeso cautelarmente, e dell’avvertimento per il praticante di studio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 22 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 130
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e probità – Svolgimento di attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione cautelare. Dovendosi intendere per svolgimento di attività professionale qualsiasi attività di carattere giudiziale, e anche la gestione della cause precedentemente affidate in quanto vuole evitarsi che, nel periodo di sospensione, l’avvocato possa anche indirettamente continuare la sua attività così eludendo il provvedimento sanzionatorio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro nei confronti dell’avvocato che nel periodo di sospensione cautelare aveva continuato a gestire le cause in precedenza affidategli, anche se formalmente risultava essere sostituito da un altro avvocato, collaboratore di studio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 22 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 130
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in atti difensivi usi espressioni offensive nei confronti di colleghi componenti del consiglio dell’ordine. (Nella specie in considerazione delle circostanze oggettive, relative all’asprezza del giudizio, e di quelle soggettive, relative alla personalità dell’incolpato, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 8 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 129
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace la proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelle ascrittigli. (Nella specie il professionista, che tra i motivi di gravame eccepiva la genericità della contestazione mossagli, in realtà provvedeva ad articolare una minuziosa difesa così dimostrando di aver comunque potuto percepire l’esatto significato della contestazione posta in essere dal C.d.O.). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 8 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 129
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque anche in considerazione del fatto che il professionista si ostinava nell’affermare e far dichiarare ad alcuni suoi clienti, contrariamente al vero, di non aver svolto attività professionale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 6 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 18 maggio 2004, n. 128