E’ vietato pronunciare la cancellazione su richiesta del professionista quando a carico dello stesso sia in corso un procedimento penale o disciplinare come disposto dall’articolo 37 r.d.l. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 22 luglio 2003). Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 62