In tema di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati l’art. 3 r.d.l. n. 37/34 richiama l’art. 31 r.d.l. n. 1578/33, che prevede l’obbligo del C.d.O. competente di sentire l’interessato prima di emettere un provvedimento di rigetto, mentre l’art. 45 dello stesso r.d. n. 37/34 dispone che all’interessato deve essere assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le sue deduzioni. Pertanto deve essere accolto il ricorso e annullata la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione assunta senza l’audizione dell’interessato e senza la concessione di un termine per le sue deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 25 maggio 2005).
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Tenuta albi – Registro dei praticanti – Iscrizione – Dipendente del ministero delle finanze referente frodi IVA – Incompatibilità.
Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p.f., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati presentata dal professionista dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell’ufficio frodi. Ciò che deve essere valutato ai fini della possibilità dell’iscrizione è, infatti, la situazione di effettiva e potenziale incompatibilità derivante non già e non solo dallo status specifico di pubblico dipendente ma anche e soprattutto dalle caratteristiche dell’impiego o dell’ufficio ricoperto in relazione ai doveri di riservatezza e segretezza e più in generale dei doveri previsti dall’ordinamento professionale nel suo complesso. (Nella specie è stata rigettata la domanda del dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell’ufficio per le frodi IVA). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 7 novembre 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e probità – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
L’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 30 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 144
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Tenuta albi – Elenco avvocato ammessi al gratuito patrocinio – Iscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile, in quanto proposta avverso una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso un provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio gratuito. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica i provvedimenti disciplinari le elezioni del C.d.O. e i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 24 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. CARDONE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 142
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Tenuta albi – Registro dei praticanti – Iscrizione – Cittadino U.E. – Conseguimento della laurea presso uno Stato della Unione europea – Diritto all’iscrizione – Valutazione delle conoscenze attestate dal diploma – Legittimità.
Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte della autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro stato membro per il solo motivo che non sia una laurea conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da una università del primo Stato. Infatti, l’articolo 17 I comma, n. 4 r.d.l. n. 1578/33, deve essere superato a vantaggio della nuova normativa comunitaria relativa alla libertà di stabilimento. Pertanto, spetta di volta in volta all’autorità competente verificare se e in quale misura si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino anche parzialmente le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi; non si tratta cioè di un semplice riconoscimento di titoli accademici ma di una valutazione complessiva sull’insieme della formazione accademica e professionale. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al cittadino comunitario che aveva documentato di possedere oltre al titolo corrispondente alla laurea italiana – corso di cinque anni più tesi finale – ulteriori conoscenze che soddisfacevano le condizioni richieste per accedere al tirocinio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 27 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. CARDONE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 141
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Concorso in truffa – Ingiusto profitto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere le obbligazioni assunte, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento e concorra in una truffa ai danni di un cliente ottenendo per sé un ingiusto profitto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 140
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Dovere previdenziale e fiscale – Attività senza mandato – Omesse informazioni alla parte – Attività in periodo di sospensione – Richiesta di somme eccessive – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività senza mandato e dopo la revoca dello stesso, ometta di informare il cliente sullo stato della causa, svolga attività in periodo di sospensione, richieda compensi eccessivi rispetto all’attività svolta, ometta di fatturare le somme percepite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato nominato curatore fallimentare – Omissioni nel compimento delle attività del curatore – Omessa redazione dell’inventario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare non provveda alla redazione dell’inventario e ometta altresì di compiere gli altri atti relativi alla funzione ricoperta quali la presentazione della relazione prescritta dalla legge e il compimento di atti interruttivi della prescrizione di alcuni crediti del fallimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso del P.G. – Invio a mezzo posta – Rilevanza del timbro di spedizione.
Il ricorso al C.N.F. deve essere proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato a mezzo posta il ricorso deve ritenersi tempestivo se la spedizione risulta essere stata effettuata entro i venti giorni prescritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 11 ottobre 2004).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Lesioni personali e violenza sessuale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si sia reso responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali avvenute nel proprio studio legale ai danni di una cittadina extracomunitaria in cerca di lavoro, che era stata attirata nello studio a mezzo di una inserzione su un settimanale pubblicitario con una offerta di lavoro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137