E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione – Mancanza di autorizzazione da parte del cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione non autorizzata dal cliente, nessun valore autorizzativo può, infatti, essere attribuito ad una generica dicitura sul mandato, dovendo il diritto di ritenzione essere regolato da una prescrizione pattizzia intercorrente tra le parti e in cui l’oggetto della prestazione deve essere ben determinato, in quanto il cliente deve conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omessa audizione dei testi – Validità della decisione.
Non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Diritto di difesa – Norme applicabili – Garanzie.
Il procedimento davanti al C.d.O. è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferiore a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Composizione del collegio giudicante – Principio della immutabilità del collegio giudicante – Inapplicabilità al procedimento disciplinare – Fase preliminare e fase dibattimentale – Variazione dei componenti – Irrilevanza – Numero legale – Validità della decisione.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice tra la fase istruttoria e quella dibattimentale; pertanto qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti in numero legale i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale, la decisione deve considerarsi valida a nulla rilevando l’eventualità che un consigliere presente alla prima udienza di trattazione non abbia partecipato alle successive. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sia per l’attività istruttoria che per la valutazione delle prove, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare aperto per lo stesso fatto salvo l’ipotesi in cui l’accertamento della sussistenza del fatto rilevante giuridicamente dipenda dall’accertamento in sede penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di fiducia e fedeltà – Acquisizione di clienti tramite agenzia infortunistica – Attività contro ex cliente – Trattenimento somme – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che acquisisca rapporti di clientela tramite una agenzia infortunistica, assuma incarichi contro ex clienti, raccolga le firme di mandato di stranieri senza fornire agli stessi alcuna spiegazione, condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, considerando che su due capi di incolpazione l’imputato è stato assolto, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dieci a mesi sette). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 23 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 181
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Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 23 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 181
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sullo stato della causa, firmi non autorizzato atti di transazione e quietanza e si appropri delle somme incassate relative al risarcimento riconosciuto dalla assicurazione al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 16 dicembre 2003).
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Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 2 marzo 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 194