Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la provocazione non esclude l’infrazione della regola deontologica che vieta l’uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi in genere. Nei rapporti con i magistrati, in particolare, e in special modo rispetto ai loro provvedimenti, al difensore è riconosciuto il più ampio e completo diritto di critica nell’interesse dei propri assistiti, nei confronti dei quali si configura un vero e proprio dovere deontologicamente riconosciuto e sanzionato. Siffatto diritto/dovere di critica dell’avvocato verso il magistrato, peraltro, deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale, e mai può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione giudicante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23