Ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, la sussistenza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata ex art. 17, L.P. non può ritenersi esclusa per effetto dalla pendenza di un procedimento penale in grado di appello, la quale costituisce un fatto del tutto privo di rilievo specie laddove il giudice di primo grado abbia assolto il richiedente “perché il fatto non sussiste”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 dicembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Decisione CdO – Ricorso P.G. – Proposizione oltre il termine ex art. 31 co.5, R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile poiché tardivo il ricorso al C.N.F. avverso una decisione del C.d.O. relativa alla iscrizione ad un Albo presentato dal P.G. presso la Corte di Appello oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 8 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 164
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia sopravvenuta – Improcedibilità del giudizio di appello – Inammissibilità del ricorso.
La rinuncia al ricorso determina l’improcedibilità del giudizio di appello, con l’effetto della sopravvenuta inammissibilità del ricorso e conseguente definitività della decisione sanzionatoria impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 29 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 163
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Appartenente Forze armate – Incompatibilità – Sussistenza.
Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo del praticante dipendente della Polizia di Stato è legittimo, sia per l’espresso disposto normativo dell’art. 3 L.P., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’Albo qualunque impiego retribuito sul bilancio dello Stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza al quale l’avvocato ed il praticante sono tenuti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 162
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Istanza di sospensione – Inammissibilità.
La proposizione di una istanza di sospensione della decisione dell’Ordine territoriale deve ritenersi inammissibile, atteso che lo stesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 co. 5 della legge n. 36/1934, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 29 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 161
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di venti giorni ex art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità.
L’inutile decorso del termine ex art. 50, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, che pone a carico delle parti interessate l’onere di proporre l’impugnazione entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica del provvedimento, rende inammissibile il ricorso proposto al CNF, atteso che il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del COA. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 24 ottobre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di assoluzione – Impugnazione del cliente – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal cliente del professionista che il COA abbia assolto dagli addebiti contestati, non essendo il ricorrente ricompreso dall’art. 50 della legge professionale tra i soggetti che possono proporre ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 159
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e correttezza – Violazione prescrizioni arresti domiciliari della parte assistita – Sussistenza.
Viola i doveri di probità e correttezza l’avvocato che, in qualità di difensore di fiducia, si intrattenga nella abitazione del proprio assistito che vi si trovi agli arresti domiciliari al fine di ottenere un colloquio informale e non documentato con una persona informata sui fatti del procedimento, a nulla rilevando che i divieti delle prescrizioni applicate agli arresti domiciliari siano rivolti all’indagato e non al suo difensore, essendo evidente come in nessun caso l’avvocato può assecondare la violazione di norme di legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 19 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 158
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento compenso per attività professionale – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Atteso che l’art. 40 can. I c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → obbliga l’avvocato ad informare il cliente “sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”, non è ravvisabile l’illecito deontologico consistente nella richiesta al cliente di compensi eccessivi per l’attività svolta, allorquando il professionista, nel prospettare alla parte assistita i relativi costi, rappresenti verbalmente un importo soltanto generico, inidoneo come tale a configurare un preventivo vincolante nella quantificazione delle obbligazioni destinate a sorgere dal rapporto professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 7 novembre 2007).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocati stabiliti – Legali dipendenti – Sezione speciale – Esistenza.
L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all’iscrizione dell’avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti ad enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente nello Stato d’origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all’iscrizione portato dalla Direttiva. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 28 novembre 2007).