Atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 82 e 86 c.p.c., dell’art. 7 del R.D.L. n. 1578/33 e dell’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, può stare in giudizio avanti il CNF senza la rappresentanza e l’assistenza del difensore iscritto nell’Albo speciale esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli avvocati, la sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività forense deve considerarsi tamquam non esset, trattandosi di atto proveniente da soggetto assolutamente privo di jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 19 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109