L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostra l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nella specie il professionista aveva inviato un certificato che attestava una sintomatologia dolorosa di per sé non ostativa alla comparizione in udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Procedimento disciplinare – Rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare – Sentenza penale divenuta definitiva di assoluzione perchè il fatto non sussiste – Rilevanza dell’accertamento in sede disciplinare – Conseguenze.
La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della eventuale sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Pertanto se l’assoluzione penale è stata pronunciata perché il fatto non sussiste, la esclusione dell’ontologia del fatto impedisce di valutarlo anche disciplinarmente, mentre se l’assoluzione penale è intervenuta perché “il fatto non costituisce reato”, riconoscendo l’ontologia dello stesso, ma escludendone solo la rilevanza penale, pone l’organo disciplinare in condizione di doverlo e poterlo valutare dal punto di vista deontologico. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore – Procura priva della sottoscrizione del soggetto rappresentato – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal difensore non munito di mandato, per non avere la parte interessata firmato la procura a margine dell’atto stesso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Ricorso in cassazione – Cassazione della decisione disciplinare con rinvio – Ricorso al C.N.F. per revocazione – Inammissibilità – Cessazione della materia del contendere.
E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per revocazione avverso una decisione del C.N.F. che sia stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Interessi personali di tipo economico – Pressioni al cliente per ottenere il ritiro dell’esposto presentato al Consiglio dell’ordine – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente e successivamente eserciti pressioni sullo stesso per indurlo a revocare l’esposto presentato al Consiglio dell’ordine contro di lui. (Nella specie è stato ritenuto responsabile disciplinarmente ed è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due all’avvocato che aveva indotto in errore la propria cliente facendole locare un immobile alla propria convivente che poi si rifiutava di riconsegnarlo alla scadenza prevista e, successivamente al comportamento tenuto, esercitava pressioni affinché la cliente revocasse l’esposto presentato all’ordine professionale contro di lui). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i terzi – Colloquio nel proprio studio per l’assunzione di una impiegata – Violenza sessuale verso la stessa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricevendo una donna presso il proprio studio per un colloquio finalizzato all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle proprie dipendenze, si renda responsabile di violenza sessuale, come accertato dal giudice penale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Vita privata – Rilevanza.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare -Prescrizione – Decorrenza – Fatto rilevante penalmente – Azione disciplinare – Decorrenza dalla pronuncia penale di condanna – Legittimità.
Il termine prescrizionale dell’azione disciplinare istaurata per un comportamento penalmente rilevante decorre dal giorno in cui il fatto sia accertato giudizialmente come reato a mezzo di una sentenza penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare l’eventualità che successivamente all’esposto all’ordine l’imputato abbia provveduto al pagamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 29 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 165
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Procedimento disciplinare – Esercizio dell’azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento – Legittimità.
E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto o la presenza di un esposto anonimo: infatti, secondo il tenore dell’art. 38, III comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 29 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 165