In tema di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, deve ritenersi che, trattandosi di procedimento amministrativo, la risalente norma di cui all’art. 37, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45, (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo, debba essere interpretata alla luce dei successivi principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria, in materia di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (artt. 1, 7 e 8 L. n. 241/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Una interpretazione così orientata, pertanto, fa ritenere che la cancellazione “amministrativa” dell’art. 37 non possa essere disposta “se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni”, nel senso che l’interessato deve essere previamente messo in condizioni di conoscere le specifiche ragioni della convocazione e gli deve essere assegnato un termine per approntare le proprie difese, dovendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 45, che disciplina i modi perché siano rispettati i suddetti principi (nella specie, la ricorrente ha conosciuto gli specifici motivi della convocazione soltanto in sede di audizione, cui è subito seguito il provvedimento di cancellazione, così configurandosi la violazione degli artt. 37 e 45 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato da parte del CNF). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Vicenza, 6 dicembre 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Adeguatezza.
Ancorché debbano ritenersi sussistenti le violazioni deontologiche contestate e sanzionate dal CdO con la sospensione del ricorrente dall’attività professionale per mesi quattro, va accolta la richiesta di attenuazione della sanzione allorché il professionista si sia diligentemente adoperato per attenuare le conseguenze della propria negligenza, peraltro verificatasi per ragioni familiari in un momento difficile della sua vita (il CNF, nella specie, in parziale riforma della decisione impugnata ha applicato al ricorrente la sanzione della censura in luogo della sospensione di mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 5 dicembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza sottoscrizione segretario – Mancata attestazione deposito – Nullità.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, del R.D. n. 37/1934, la pronuncia del CdO conclusiva del procedimento disciplinare che sia priva della sottoscrizione del segretario e della mancata attestazione del deposito in segreteria deve ritenersi viziata da nullità insanabile, trattandosi di requisiti essenziali che costituiscono parte integrante del provvedimento decisorio e la cui omissione va ad incidere sulla autenticità dell’atto conclusivo del procedimento. (Dichiara la nullità della decisione C.d.O. Pesaro, 22 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Rilevanza condizioni salute incolpato – Bilanciamento gravità violazioni – Ammissibilità.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non fornisca informazioni sullo stato della causa a fronte delle ripetute richieste del cliente e non dia riscontro alle comunicazioni del CdO, pur avendo ricevuto dal proprio assistito il pagamento di una somma notevole in relazione all’esiguità dell’attività svolta. Tuttavia, qualora le condizioni di salute dell’incolpato siano di tale, obbiettiva e documentata gravità da attenuare il grado di consapevolezza, di presenza e di attenzione rispetto alle quotidiane incombenze della vita professionale, il bilanciamento della gravità delle violazioni ritenute sussistenti con lo stato personale certamente di particolare e rilevante difficoltà consente di sanzionare la condotta illecita con tre mesi di sospensione dall’esercizio della professione in luogo dei quattro decisi dal Consiglio territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 27 settembre 2004 – 9 giugno 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Esecutività – Dies a quo.
La sanzione disciplinare, salvo che la Suprema Corte non ne disponga in pendenza dell’eventuale ricorso la sospensione dell’esecuzione, inizia a produrre i suoi effetti ex lege dalla data della notificazione della decisione del CNF al professionista, non essendo necessaria l’integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della relativa operatività da parte del CdO che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 1 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico.
Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa, censurando senza ragione alcuna il comportamento del Collega mediante l’espressione di apprezzamenti denigratori nei suoi confronti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Oristano, 20 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di non doversi procedere per prescrizione – Impugnazione – Richiesta formula più favorevole – Rigetto.
Va respinto il ricorso con il quale l’interessato, impugni la decisione del CdO di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in luogo di una formula più favorevole, in applicazione analogica dell’art. 129 c.p.p. Invero, pur prescindendosi dalla discutibile applicabilità anche alla fase giurisdizionale del procedimento disciplinare delle norme della procedura penale e non piuttosto di quelle del rito processuale civile, la possibilità di applicare la citata norma presuppone l’esistenza di un processo, ossia l’esercizio in atto di giurisdizione, restando invece preclusa quando, come nel caso di specie, il procedimento non sia pervenuto alla fase giurisdizionale, essendo pacificamente tutta di natura amministrativa l’attività disciplinare dei Consigli territoriali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Frosinone, 4 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Ricorrente privo di ius postulandi – Inammissibilità.
La valida proposizione del ricorso dinanzi al CNF postula la sottoscrizione del ricorrente, regolarmente iscritto all’Albo degli avvocati, o di avvocato iscritto all’Albo speciale munito di specifico mandato. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’interessato privo dello “ius postulandi” ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, e non assistito da un legale abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 5 aprile 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Mancata partecipazione alle udienze – Illecito deontologico – Sussistenza.
La reiterata assenza del difensore alle udienze costituisce mancato compimento di atti inerenti al mandato difensivo e, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 223
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Doveri di dignità e decoro – Violazione – Illecito deontologico.
Viola i doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità cui ciascun professionista è tenuto, nonché il prestigio ed il decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che, nel corso di un giudizio civile, metta in atto atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi, delle parti, dei testi e del Giudice non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l’incarico di cui è stato investito il difensore per sua natura obbligatoriamente comporta (il CNF, nella specie, ha ritenuto congrua la sanzione della censura inflitta al professionista che, nel corso di un’udienza civile, ostacolava con grida ed escandescenze il regolare svolgimento dell’udienza civile, nel corso della quale si stava svolgendo una prova testimoniale, e toglieva altresì di mano al Giudice i fogli del verbale onde impedire allo stesso magistrato la verbalizzazione di quanto aveva dichiarato il testimone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 22 settembre 2005).