Il C.N.F., secondo il disposto dell’articolo 22 II comma d.l. n. 382/1944, è regolarmente composto e delibera con la presenza di un quarto dei suoi componenti, sette membri, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti, è pertanto legittima la decisione assunta con la presenza di un numero di consiglieri pari o superiori a sette; […]