Devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l’illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l’avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca “pretestuoso” ed “arrogante” il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all’intento o alla volontà di offendere l’altrui reputazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 15 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 138