E’ nulla la deliberazione assunta dal C.d.O. che difetti dell’indispensabile requisito di forma previsto dall’art. 51 r.d. n. 37/1934, secondo il quale il procedimento disciplinare si conclude con il deposito della decisione il cui contenuto essenziale è da tale norma disciplinato (Nella specie, il procedimento disciplinare, esauritasi la fase dibattimentale, si era concluso con la pronuncia del dispositivo, alla quale, tuttavia, non aveva fatto seguito il deposito della decisione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 25 marzo 2008, n. 2