L’art. 37 can. II c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, nell’enunciare la regola per cui l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa.
In caso di conflitto di interessi relativo a diritti disponibili, l’accettazione della parte non è idonea a scriminare il comportamento del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 11 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 59