Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 c.d.f., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pretestuosità e contraddittorietà dell’esposto – Esecuzione del mandato – Illecito disciplinare – Esclusione
Va accolto il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O. abbia irrogata la sanzione dell’avvertimento qualora, a seguito dell’esatta ricognizione dell’incarico ricevuto dal professionista, l’esposto presentato dalla cliente appaia pretestuoso e contraddittorio nella parte in cui lamenti la mancata instaurazione di una causa per la quale nessun formale specifico mandato risulti mai conferito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 216
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 c.d.f. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 27 settembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Oggetto della impugnativa dinanzi al CNF sono esclusivamente le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e riguardano le sole determinazioni a mezzo delle quali il CdO – il procedimento di primo grado innanzi al quale ha natura amministrativa – risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. Deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del CNF, il ricorso avverso la decisione del CdO, che dispone l’archiviazione di un esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 213
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Difetto di procura speciale – Inammissibilità
Al fine di poter efficacemente sottoscrivere e presentare l’atto di impugnazione innanzi al CNF, il difensore dell’incolpato deve essere munito di procura speciale da indicare (mutuando quanto previsto dall’art. 163 del c.p.c.) a margine o in calce al ricorso. Ne consegue che la mancanza di procura ad litem – che si configura sia in ipotesi di procura invalida sia in ipotesi di mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata -, determinando la nullità dell’attività processuale compiuta, rende inammissibile l’impugnazione (nella specie, risultava in atti la dichiarazione con la quale l’incolpata aveva nominato il proprio difensore di fiducia nel procedimento disciplinare dinanzi al C.O.A. territoriale, mentre mancava apposita e specifica procura speciale per la fase successiva di impugnazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DE GIORGI), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 212
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Dovere di probità e lealtà e correttezza – Uso illecito di strumenti processuali – Illecito deontologico
I doveri di lealtà, probità e correttezza indicano la necessità di osservare, sia nell’attività professionale sia più specificatamente nel rapporto processuale, una linea guida di condotta rigorosamente rispettosa delle regole, che non consente l’uso illecito di strumenti processuali al fine di perseguire un risultato favorevole ad ogni costo.
Mentre, pertanto, deve ritenersi censurabile la condotta dell’avvocato che ricorra ad indiscriminate ricusazioni, ancor più esecrabile si appalesa la infondata proposizione di procedimenti contro magistrati intentati nell’esclusivo scopo di creare il presupposto ricusatorio.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 aprile 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità e lealtà. – Dovere di informazione – Violazione – Illecito deontologico
Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che ometta di porre in essere l’attività necessaria per consentire il soddisfacimento delle ragioni dei clienti, lasciando così prescrivere il diritto al risarcimento del danno, si sottragga al dovere di informare i clienti sullo stato della pratica per un periodo di oltre quattro anni ad onta dei ripetuti solleciti e fornisca altresì ai propri assistititi false informazioni circa l’andamento di un giudizio mai promosso, omettendo peraltro di restituire, nonostante le ripetute richieste e la revoca del mandato, i documenti relativi alla pratica (nella specie, il CNF, in conseguenza dell’accertata più ridotta entità della gravità del fatto commesso, ha ritenuta più congrua ed equa la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici, in luogo di quella della cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli avvocati inflitta dal COA). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 7 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 210
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 20 c.d.f. e art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 30 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 209
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata partecipazione udienza – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non partecipi all’udienza di incidente probatorio, così privando della necessaria difesa il cliente, atteso che l’inadempimento dell’obbligo di assistenza all’udienza, in mancanza di uno specifico accordo con il proprio assistito, non può trovare giustificazione come scelta discrezionale nell’esercizio di una strategia processuale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 187