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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con nota del Consigliere Tesoriere in data 29 giugno 2010, prot. n. 539/2010, ha sottoposto il seguente quesito: “se sia corretto che un iscritto, sottoposto alla sanzione della cancellazione, possa essere reiscritto dopo solo due anni dall’esecutività della sanzione mantenendo la data di anzianità (quella della sua prima iscrizione) ovvero se la stessa debba decorrere dalla data della reiscrizione”.

    “La questione sollevata comporta – così come emergente dalla formulazione del quesito – l’analisi di due distinti profili:

    a) la sufficienza dello spatium di due anni dalla decorrenza dell’inflitta sanzione disciplinare ai fini della riammissione dell’interessato nell’albo;
    b) gli effetti di tale reiscrizione con specifico riguardo all’anzianità maturata precedentemente all’applicazione della cancellazione.
    La sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo è stata introdotta, nell’articolazione dell’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, dalla Legge 17 febbraio 1971 n. 91, prevedendosi un’ulteriore graduazione tra le originarie sanzioni della sospensione e della radiazione. La ratio legis della novella risiede nell’esigenza di modulare la misura della pena in relazione a comportamenti deontologicamente illeciti e gravi, ma non tali da determinare la radiazione (CNF, 3 giugno 1988, n. 20).
    Il legislatore ha, tuttavia, omesso di disciplinare, relativamente a tale nuova sanzione, i presupposti e le modalità della reiscrizione, espressamente previsti, invece, dall’art. 47 del R.D.L. n. 1578/1933 per il caso della radiazione.
    A questo proposito, è ius receptum che il professionista cancellato, al pari di quello radiato, sia titolare di uno specifico interesse pretensivo alla riammissione nell’albo; rimane, peraltro, affidata all’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia l’individuazione dei requisiti per la reiscrizione.
    La giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale è orientata nel ritenere non applicabile alla fattispecie della cancellazione (siccome non espressamente prevista dal legislatore) la condictio temporis prescritta dall’art. 47 del R.D.L. n. 1578/1933, che consente l’eventuale reiscrizione solo dopo il decorso di cinque anni dal provvedimento di radiazione (Consiglio Nazionale Forense 5 dicembre 2006 n. 135; 22 luglio 2004 n. 187); in particolare, con la decisione n. 135/2006 questo Consiglio ha avuto modo di statuire che, coerentemente con il principio generale di graduazione della sanzione disciplinare in relazione alla gravità della condotta addebitata, il periodo di cancellazione non dovrebbe in ogni caso avere durata inferiore all’anno (in quanto l’anno è la durata massima dell’irrogabile sanzione della sospensione).
    Analogamente si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 maggio 2008, n. 11653) affermando, altresì, il principio di diritto che “indipendentemente dalla previsione di un termine minimo, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere peraltro valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata” indicato dall’art. 17, comma 1 n. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
    In tale prospettiva ermeneutica, il decorso del tempo, pur non rilevando quale condizione di ammissibilità dell’istanza di reiscrizione, assume, comunque, pregnante rilievo in quanto si connette naturaliter al riacquisto, da parte dell’interessato, degli ineludibili valori della dignità e della probità propri della professione forense; la prova al riguardo deve essere effettivamente fornita dal professionista (Consiglio Nazionale Forense, 11 luglio 1996, n. 96).
    Nel procedimento di reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare il Consiglio territoriale è, quindi, tenuto ad operare una valutazione complessivamente volta all’accertamento della sussistenza del requisito soggettivo di specchiatezza ed illibatezza della condotta, nei suoi presupposti sostanziali. Si tratta, in tutta evidenza, di attività amministrativa di natura discrezionale, svincolata da parametri tipicamente predefiniti e rimessa all’apprezzamento del caso concreto.
    In questi termini la risposta al primo quesito può sintetizzarsi nel senso che il Consiglio territoriale è tenuto, pregiudizialmente alla reiscrizione dell’interessato nell’albo, a verificare con adeguata concretezza il recupero pieno dei detti valori etici portanti in relazione ai quali il puro decorso del tempo assume rilievo indicativamente marginale.
    Quanto al secondo quesito, concernente gli effetti della reiscrizione ai fini dell’anzianità di permanenza dell’interessato nell’albo, la questione si pone esclusivamente con riferimento ai cosiddetti diritti quesiti maturati dal professionista nel periodo precedente la cancellazione.
    Nel sistema della Legge Professionale, infatti, il requisito dell’anzianità di iscrizione nell’albo rileva in relazione all’ammissione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ed in tema di elettorato passivo, nel caso di parità di suffragi riportati dai candidati agli organi forensi (art. 5, comma 2 del Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).
    Ancorché la cancellazione disciplinare abbia natura diversa dall’analoga cancellazione prevista dall’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, può trovare applicazione analogica – considerato che di riammissione nell’albo pur sempre si tratta – la disposizione del comma 8 di tale norma che estende gli effetti della reiscrizione anche all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Ogni diversa soluzione comporterebbe, infatti, profili di ultrattività della sanzione disciplinare, ovvero conseguenze accessorie alla sanzione stessa non desumibili dall’impianto normativo della materia, la cui interpretazione non può che essere ancorata al canone della tipicità della sanzione e dei suoi effetti.
    In tale prospettiva va, altresì, considerato che la cancellazione – pur nei fatti generando una vicenda interruttiva dell’iscrizione e del conseguente esercizio professionale – deve, proprio in relazione alla possibilità di reiscrizione, essere più ragionevolmente inquadrata in un evento sospensivo afferente la vita professionale dell’interessato, con la conseguenza che, ottenuta la riammissione nell’albo, l’interessato recupera – ad eccezione del periodo temporale di durata della cancellazione – l’anzianità in precedenza maturata.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 4

  • Il quesito (del COA di Pescara) riguarda la possibilità per un iscritto all’Albo degli Avvocati di inserire nella carta intestata l’emblema del proprio Ordine d’appartenenza e la scritta “Ordine Forense di …”.

    Si ritiene che l’inserire nella intestazione della propria carta da lettere professionale l’emblema dell’Ordine d’appartenenza e la dicitura “Ordine Forense di …” esorbiti dai limiti indicati dal Codice deontologico forense a proposito delle informazioni che l’avvocato può rendere in ordine alla propria attività professionale, informazioni che devono per contenuto e forma, “essere coerenti con la tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità” (c.d.f., art. 17).

    L’abbinamento tra l’emblema e le espressioni riferite integra un messaggio decettivo, per effetto dell’equivoco collegamento che si crea tra l’ente e l’iscritto, tanto più che quest’ultimo non ha la disponibilità dell’emblema stesso, il cui utilizzo è ovviamente riservato all’Ordine titolare.
    Il rischio è quello di indurre una possibile erronea convinzione nel destinatario circa l’imputabilità dell’atto allo stesso Ordine; ovvero l’altrettanto fuorviante indicazione che l’avvocato, in ragione della titolarità di cariche di particolare evidenza nell’ambito forense, si trovi in possesso di caratteristiche superiori a quelle dei colleghi che non ne siano investiti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 3

  • Il quesito (del COA di Pescara) riguarda l’incompatibilità con l’iscrizione all’albo, ex art. 3 della legge professionale, della funzione di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico e con fine di lucro, il cui statuto preveda in capo allo stesso i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza facoltà di delega.

    Deve essere anzitutto ricordata la stabile interpretazione della Commissione consultiva e della giurisprudenza del Consiglio nazionale sul tema in esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori. Di per sé la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n. 159): per cui certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass., SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37).

    Con riferimento al quesito specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è sempre di stretta competenza del Consiglio locale: senza sostituirvisi, la Commissione rileva che nel caso astratto sottoposto ad esame appare innegabile l’attribuzione al presidente del consiglio d’amministrazione dei più ampi poteri di gestione della società commerciale.
    La natura potenzialmente pubblica (con riferimento al capitale sociale) e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 2

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2, R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità

    Va dichiarato inammissibile il ricorso che sia stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 maggio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), decisione n. 51 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà, probità e correttezza – Titolare dello studio legale – Attività non personalmente espletate – Applicazione

    Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile il professionista che, quale titolare dello studio, ometta di vigilare a che la cura del procedimento e della pratica avvenga nel rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza, i quali si estendono anche alle attività non personalmente espletate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 aprile 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Grimaldi), decisione n. 50 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Natura – Amministrativa – Applicabilità disciplina processuale civile e penale – Mancanza di espresso richiamo – Esclusione

    Il procedimento che si svolge dinanzi al COA è un procedimento di carattere amministrativo. Ne consegue che ad esso non risultano applicabili le norme, se non espressamente richiamate, codificate nei codici di procedura civile e penale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 17 aprile 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Grimaldi), decisione n. 49 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Ratio – Fattispecie

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.
    La ratio sottesa all’art. 37 c.d.f. è diretta ad assicurare che il mandato professionale debba essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario che deve sussistere tra il cliente e l’avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista.
    Affinché la condotta dell’avvocato resti immune da censure deontologiche, non è sufficiente che il professionista affermi, dichiari o comunichi alle parti la sussistenza della situazione di incompatibilità per essere stato avvocato di entrambe, ma occorre altresì che egli ponga in essere tutte le cautele necessarie perché queste dichiarazioni non solo siano veritiere, ma appaiano in concreto tali da far apparire l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio o ipotesi. (Nella specie, alla dichiarazione formale con la quale il professionista comunicava ai due suoi clienti in contrapposizione che non avrebbe tutelato alcuno dei due, era seguito un comportamento che aveva dato luogo a situazioni di fatto, concludenti ed oggettive, in evidente contrasto con la posizione solo formalmente assunta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Casale Monferrato, 25 settembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bassu), decisione n. 48 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Silenzio – Diritto di difesa – Rilevanza – Art. 24 c.d.f. – Violazione

    Il professionista, una volta aperto nei suoi confronti il procedimento disciplinare, può avvalersi della facoltà di non riscontrare e rispondere a qualsiasi richiesta o invito gli venga proposto, rientrando tale comportamento nella libertà di scelta della linea difensiva da adottare che viene ritenuta la più utile ed efficace. Tale principio va tuttavia coordinato con il principio deontologicamente codificato secondo cui il professionista, fino a quando non viene aperto nei suoi confronti procedimento disciplinare, ha il dovere di fornire al C.O.A. tutte le giustificazioni e chiarimenti relativi a fatti per cui è necessario collaborare con i competenti ordini forensi nell’attuazione del loro fini istituzionali, sicché l’omissione di tale dovere implica la violazione dell’art. 24 c.d. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Grimaldi), decisione n. 47 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Tariffe forensi – Voci tariffarie – Esame e studio – Oggetto della prestazione – Attività di assistenza – Pertinenza – Attività di consulenza – Esclusione

    Attesa la distinzione che la Tariffa forense chiaramente enuncia tra l’attività di assistenza e quella di consulenza, alcuna remunerazione è dovuta al professionista per la voce tariffaria “esame e studio”, laddove risulti che alcuna attività di assistenza sia stata compiuta dall’interessato, essendo la predetta voce tariffaria esclusivamente prevista per le prestazioni di assistenza e non per quelle di consulenza. Ne consegue che l’aver richiesto una somma per una voce di tariffa non corrispondente ad una prestazione effettuata integra di per sé, ed anche in riferimento all’importanza della somma in discussione rispetto al totale di quanto richiesto (che nella specie rappresentava ben oltre la metà dell’importo complessivamente domandato), un comportamento deontologicamente scorretto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 6 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione n. 46 del 20 aprile 2011

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Elemento psicologico

    Qualora, sulla base delle circostanze emerse nella fase istruttoria e dibattimentale, risulti che l’incolpato non abbia inteso offendere l’onore e la professionalità del magistrato cui egli abbia rivolto espressioni ingiuriose e non pertinenti allo svolgimento dell’incarico difensivo, la rivisitazione dell’elemento psicologico, pur restando la condotta connotata da colpa per aver in ogni caso dato origine ad un comportamento non qualificabile di rispetto nei confronti della magistratura, così come codificato nell’art. 53 c.d., ed inosservante della dignità e del decoro professionale, consente di contenere il biasimo disciplinare nella misura dell’avvertimento in luogo della sanzione irrogata della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), decisione n. 45 del 20 aprile 2011