La lettera indirizzata dal professionista con lo scopo esclusivo di provocare l’adesione di uno sconosciuto alla formulata proposta di mandato difensivo si risolve in una sollecitazione per il conferimento di un incarico professionale e, quindi, in una chiara offerta di prestazioni a terzi, come tale vietata a norma dei canoni III e IV dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 giugno 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 54
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 09 Giugno 2008 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Giugno 2006