Posto che, ai sensi dell’art. 41 can. I c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza quando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari a quattro e tre mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare il suddetto illecito deontologico. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 22 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 9 giugno 2008, n. 55
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 09 Giugno 2008 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2006