E’ nulla la deliberazione di cancellazione dal registro dei praticanti adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e senza l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 2003). […]