Il CNF, allorché pronuncia in materia disciplinare, è giudice speciale istituito con d.lgs. luog. n. 382/44. Il Consiglio dell’Ordine locale, invece, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa. La decisione del CNF divenuta irrevocabile per mancata impugnazione è, dunque, accertamento giurisdizionale definitivo, come tale insuscettibile di modifica da parte dell’autorità amministrativa; ne consegue che in capo al CdO territoriale – organo amministrativo – si consuma ogni potere, compreso quello previsto dal capo IV bis della legge n. 241/90 di intervenire sul proprio provvedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 121