Il professionista che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte e vada incontro ad una situazione di insolvenza caratterizzata da numerosi protesti di titoli di credito emessi manda dispersa la fiducia che dovrebbe essergli ontologicamente riservata ed arreca un vulnus gravissimo alla immagine dell’intera classe forense, così ponendo in essere una condotta deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 10 novembre 2006).
Autore: admin
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Riunione procedimenti a carico dello stesso incolpato – Discrezionalità CdO.
In tema di riunione di procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, rientra nella discrezionalità del C.d.O. svolgere i procedimenti in modo unitario o separarli ed irrogare per uno di essi la sanzione allorquando la questione appaia matura per la decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 10 novembre 2006).
-
Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Mancata preventiva audizione interessato – Illegittimità delibera.
Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal C.d.O. senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal Consiglio territoriale in mancanza del rispetto delle suddette prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 147
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Esercizio azione giudiziaria per il pagamento di crediti professionali senza previa rinuncia al mandato – Illecito deontologico – Sussistenza.
E’ configurabile l’illecito disciplinare per violazione dell’art. 46 c.d.f.Art. 46 cod. prev. – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.Leggi il testo completo → qualora l’avvocato intenti un’azione giudiziaria contro il proprio rappresentato senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (nella specie, il ricorrente aveva mantenuto la difesa del proprio cliente dopo averlo diffidato stragiudizialmente al pagamento di un suo credito per prestazioni professionali e dopo aver dato corso nei suoi confronti a procedura monitoria ed a procedura esecutiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 146
-
Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., – Requisiti – Esclusività.
Il simultaneo svolgimento, ancorché in parte temporaneo, di attività legale e di attività amministrativa non consente di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa (nella specie, il CNF ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., poiché al ricorrente, assegnato all’ufficio legale del Comune, erano stati affidati altri incarichi amministrativi, quali la dirigenza dei settori organizzativi del personale, del demanio marittimo e del commercio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 ottobre 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Violazione del dovere di diligenza – Illecito – Sanzione – Misura.
Ferma restando la responsabilità dell’avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell’adempimento del mandato di cui all’art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due inflitta dal COA può essere contenuta in quella dell’avvertimento allorché l’illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l’entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l’omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l’applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest’ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 144
-
Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Illecito anteriore alla modifica dell’art. 52 c.d.f. – Violazione art. 6 c.d.f. – Sussistenza.
In tema di indagini difensive svolte dall’avvocato penalista, deve ritenersi, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, che le prescrizioni contenute nel terzo comma dell’art. 391 bis c.p.p. si intendono rispettate soltanto quando gli avvertimenti rivolti risultino analiticamente verbalizzati, così come è disposto per gli atti compiuti dal Giudice o dal p.m., non essendo sufficiente l’attestazione in merito predisposta dal difensore. Sussiste pertanto illecito disciplinare, atteso il tenore del comma 6 della norma citata, ogniqualvolta le dichiarazioni rese al difensore non siano utilizzabili per violazione delle prescrizioni contenute nel predetto art. 391 bis, comma 3, c.p.p. (nella specie, è stata ritenuta sussistente una violazione del generico dovere di lealtà e correttezza ex art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, in quanto, all’epoca in cui era stato approvato il capo d’incolpazione, non era ancora intervenuta la modifica dell’art. 52 del codice che oggi regola in modo più dettagliato e completo i rapporti con i testimoni). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 21 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 143
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Illecito omissivo consistente nel mancato adempimento di un’obbligazione – Decorrenza – Momento dell’adempimento.
Allorché la condotta disciplinarmente rilevante abbia natura omissiva, consistendo, come nella specie, nel mancato adempimento di un’obbligazione, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare inizia a decorrere dalla data di cessazione della condotta e, quindi, dalla data dell’adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 142
-
Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza.
L’inadempimento di un’obbligazione che il professionista abbia assunto mediante la sottoscrizione di una convenzione, costringendo la controparte all’instaurazione di un giudizio civile per il recupero del credito, integra un grave illecito deontologico e, in particolare, la violazione dell’art. 59 c.d.f.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo →, ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sia che si tratti di debiti di natura “privata” o professionale”, sia di debiti propri o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avvallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 142
-
Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Dipendente pubblico.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui il ricorrente che abbia impugnato il provvedimento del COA di cancellazione dall’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da pubbliche amministrazioni si sia cancellato nelle more del giudizio dall’Elenco speciale a seguito della cessazione dell’incarico di legale interno all’Ente locale. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 17 dicembre 2007).