E’ inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine da soggetti diversi dall’iscritto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 22 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento del mandato – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, ricevuto mandato per la riassunzione di un giudizio, non lo assolva per cause imputate ai collaboratori dello studio, senza darne peraltro immediata comunicazione al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Imperia, 20 aprile 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, lealtà e correttezza – Impiego nel giudizio di registrazioni di conversazioni telefoniche – Violazione.
Il professionista che nella causa civile da egli stesso promossa quale attore e difensore in proprio produca a fini probatori documenti recanti la trascrizione di conversazioni telefoniche dal medesimo registrate attinenti al merito della causa ed al compenso spettante al legale avversario, pone in essere un comportamento contrario ai canoni di probità, dignità e decoro, nonché di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta di ogni iscritto all’albo (a prescindere, quindi, anche dalla formale veste di parte processuale), trattandosi di espedienti autodifensivi diretti a procurare vantaggi processuali difficilmente compatibili con i canoni di autonomia ed indipendenza, oltre che con i doveri di rispetto e discrezione, che devono ispirare l’azione difensiva e il rapporto di colleganza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 febbraio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a giudizio – Mancanza di sottoscrizione – Nullità – Esclusione.
Conformemente ai principi costituzionali (artt. 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la violazione di cui al numero 6 dell’art. 48 r.d. n. 37/34, consistente nella mancata sottoscrizione della citazione a giudizio (rectius, della copia non sottoscritta per conformità all’originale), deve essere fatta valere a pena di decadenza nel corso del giudizio disciplinare dinanzi al C.d.O., non è affetta da nullità insanabile e deve comunque ritenersi superata dalla comparizione dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebito trattenimento di somme.
La facoltà dell’avvocato di incassare somme spettanti al cliente non può essere presunta, né ritenuta implicita nella facoltà di transigere e conciliare prevista nella procura alle liti, ma deve risultare in forma espressa, atteso lo specifico contenuto fiduciario che essa implica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 novembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.
La ratio della deroga al regime d’incompatibilità di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), della legge n. 36/34 va ricercata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e nel patrocinio degli interessi dei clienti, libertà che nel rapporto di lavoro subordinato del professionista con un ente pubblico sussiste nella misura in cui la sua attività possa essere esplicata in un autonomo e ben distinto ufficio legale dell’ente e sia garantita la stabilità del suo rapporto, ancorché non sia necessario uno specifico concorso pubblico per l’assegnazione a tali uffici.
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
Deve ritenersi integrato il requisito della stabilità, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., allorché il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente pubblico che disciplini altresì il servizio di Avvocatura, preveda che i funzionari avvocati possono essere destinati ad altro servizio soltanto per eccezionali e motivate esigenze di servizio alle quali non possa farsi fronte con altro personale interno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.
La ratio della deroga al regime d’incompatibilità di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), della legge n. 36/34 va ricercata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e nel patrocinio degli interessi dei clienti, libertà che nel rapporto di lavoro subordinato del professionista con un ente pubblico sussiste nella misura in cui la sua attività possa essere esplicata in un autonomo e ben distinto ufficio legale dell’ente e sia garantita la stabilità del suo rapporto, ancorché non sia necessario uno specifico concorso pubblico per l’assegnazione a tali uffici.
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
Deve ritenersi integrato il requisito della stabilità, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., allorché il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente pubblico che disciplini altresì il servizio di Avvocatura, preveda che i funzionari avvocati possono essere destinati ad altro servizio soltanto per eccezionali e motivate esigenze di servizio alle quali non possa farsi fronte con altro personale interno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 marzo 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 80
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.
La ratio della deroga al regime d’incompatibilità di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), della legge n. 36/34 va ricercata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati nella difesa e nel patrocinio degli interessi dei clienti, libertà che nel rapporto di lavoro subordinato del professionista con un ente pubblico sussiste nella misura in cui la sua attività possa essere esplicata in un autonomo e ben distinto ufficio legale dell’ente e sia garantita la stabilità del suo rapporto, ancorché non sia necessario uno specifico concorso pubblico per l’assegnazione a tali uffici.
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
Deve ritenersi integrato il requisito della stabilità, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., allorché il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente pubblico che disciplini altresì il servizio di Avvocatura, preveda che i funzionari avvocati possono essere destinati ad altro servizio soltanto per eccezionali e motivate esigenze di servizio alle quali non possa farsi fronte con altro personale interno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 79
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Titolo professionale conseguito in altro Paese comunitario – Riconoscimento.
Il superamento della prova attitudinale prevista e regolata dall’art. 6 co. 2 del D.lgs. n. 115/92, costituisce l’insostituibile presupposto e l’ineludibile condizione per potere esercitare la professione forense in Italia. Va pertanto iscritto nell’Albo degli Avvocati il richiedente che, conseguito il titolo professionale nel proprio paese di origine (nella specie, il titolo spagnolo di “Abogado” rilasciato dall’“Ilustre Collegio de Abogados de Madrid”), abbia non soltanto ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo comunitario valido ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione forense in Italia, ma abbia altresì affrontato e superato la prova, completando così tutte le scansioni procedimentali previste dalla legge. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 8 maggio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Irregolarità – Eccezione.
L’eccezione avente ad oggetto la regolare convocazione del Consiglio va sollevata all’udienza dibattimentale, ossia nel primo momento utile. Invero, attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense, va ribadito il principio secondo cui la violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento davanti al C.d.O. non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere dalla parte interessata, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti allo stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2007).