Il carattere riservato di una missiva scambiata tra colleghi non è certamente costituito dall’apposizione o meno di un’annotazione di stile sulla stessa, ma piuttosto dal suo contenuto, che seppure autorizza il collega ricevente a fornire comunicazioni al proprio cliente, non lo autorizza certamente all’utilizzo ovvero all’esibizione in giudizio, con conseguente configurabilità della responsabilità disciplinare per violazione del precetto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 12 febbraio 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Prescrizione – Effetto interruttivo
Durante la fase giurisdizionale che si svolge davanti al CNF opera il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 e 2943 c.c., il quale si protrae per la durata dell’intero giudizio e nelle eventuali successive fasi di impugnazione e sino al passaggio in giudicato della sentenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Notificazione – Termine ex art. 50 co.1 L.P. – Natura ordinatoria – Violazione – Nullità decisione – Esclusione
Il termine ex art. 50, co. 1, L.P., secondo cui «le decisioni dei Consigli dell’ordine locale sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale» ha natura ordinatoria, non essendo espressamente previsto quale termine perentorio come dispone l’art. 152, co. 2, c.p.c.; ne consegue che l’eventuale mancato rispetto di tale termine non può in ogni caso determinare la nullità, o, comunque, l’illegittimità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e colleganza – Rapporti con i colleghi- Espressioni sconvenienti e offensive
Va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell’intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell’integrità di un Collega, si evinca che non vi fosse nell’incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell’integrità di quest’ultimo, e che anzi l’espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all’attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Mancato pagamento spettanze ex art. 30 C.D.F – Tardivo adempimento – Entità della sanzione – Rilevanza
Benché non sia dubbio che costituisca illecito disciplinare il mancato pagamento delle spettanze ad un collega che abbia prestato la propria opera in sostituzione del dominus, così come previsto dall’art. 30 C.D.F.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →, la circostanza che l’incolpato abbia adempiuto, seppure con ritardo, ai propri obblighi pecuniari (nella specie, in occasione del tentativo di conciliazione esperito presso il COA) va tenuta nella dovuta considerazione al fine di ridurre, in parziale accoglimento del ricorso, la irrogata misura della censura nella più mite sanzione dell’avvertimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 14 dicembre 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 245
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e di informazione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel contesto di un contegno complessivamente equivoco, fornisca ai propri assistiti un’informazione incompleta poiché priva del riferimento oggettivo della complessiva liquidazione ottenuta dalla controparte in sede transattiva, così impedendo loro una piena e consapevole conoscenza dei compensi ingenti e comunque sproporzionati pretesi dal professionista per l’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 244
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Invio disorganico della documentazione relativa ai crediti – Violazione doveri probità e correttezza – Insussistenza
Al fine di poter ritenere configurabile la responsabilità professionale per l’inosservanza dei doveri prescritti dall’etica professionale e, in particolare, dall’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, è necessario che la parcellizzazione del credito e la richiesta di emissione di diversi procedimenti monitori tali da aggravare la posizione debitoria della controparte siano frutto di volontaria condotta del professionista. Va pertanto esclusa la predetta responsabilità allorquando la ragione della pluralità di iniziative giudiziarie possa essere ascritta all’invio disorganico e disordinato, da parte dei creditori assistiti dall’incolpato, della documentazione relativa ai loro crediti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 30 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecuzione – Competenza
E’ inammissibile, oltre che privo di alcuna finalità concreta, il ricorso volto a determinare la competenza tra Consigli degli Ordini per l’esecuzione della decisione di conferma della sanzione, atteso che, restando la decorrenza del termine di efficacia della sanzione fissata nel giorno dell’avvenuta notifica all’interessato della decisione del CNF di conferma della sanzione inflitta dal Consiglio territoriale, deve escludersi la necessità di qualunque provvedimento di natura esecutiva nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di competenza alla esecuzione della decisione C.d.O. di Trieste, 23 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 242
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi
Affinché l’attività contro un ex cliente sia consentita devono congiuntamente ricorrere tre condizioni: a) che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; b) che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; c) che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. Pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente del quale abbia curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme
Atteso che, ai sensi dell’art. 41 can. I c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).