Ai sensi dell’art. 66, comma 1, del R.D.L. n. 1578 del 1933 e dell’art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, l’avvocato ha l’obbligo di restituire immediatamente ai propri assistiti tutti gli atti ed i documenti in suo possesso, ivi compresi i fascicoli di parte depositati nei vari giudizi, fatta salva la facoltà di trattenere copia della documentazione, pur senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 30 settembre 2008, n. 101