Autore: admin

  • Elenco degli amministratori di sostegno: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento

    L’elenco degli amministratori di sostegno non è espressamente previsto dalle legge, né vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali -nel silenzio della legge- possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 87/2024 (elenco dei curatori speciali dei minori).

  • Elenco degli amministratori di sostegno: sulle impugnazioni decide il CNF (non il TAR)

    Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco degli amministratori di sostegno.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 338 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 87/2024 (elenco dei curatori speciali dei minori).

  • La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico

    L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 234/2025.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

  • La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la citazione per il dibattimento disciplinare e sua notifica).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 333 del 7 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 20/2018, CNF n. 261/2017, CNF n. 251/2017, le quali hanno altresì precisato che l’impugnazione de qua non può essere proposta neppure al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 332 del 7 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 7402/2025.

  • Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso

    Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 332 del 7 novembre 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 149/2024, CNF n. 219/2023, CNF n. 8/2021.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 321 del 7 novembre 2025

  • Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 321 del 7 novembre 2025

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima dà continuità ai principi di recente espressi da CNF n. 308/2025, CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025 e CNF n. 65/2025. Devono quindi ritenersi superati i precedenti orientamenti, secondo cui il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
    1) alla cessazione della condotta omissiva o comunque alla decisione del CDD (CNF n. 68/2025, CNF n. 453/2024, CNF n. 411/2024, CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023);
    2) per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (CNF n. 340/2024);
    3) alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 321 del 7 novembre 2025