Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della legge professionale forense l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il […]