Alla luce dei principi generali enunciati negli art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, 41, can. I c.d.f. e art. 43 can. III c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →, il cui fondamento va ravvisato per un verso nei principi contenuti nel codice civile che disciplinano lo svolgimento del mandato (in particolare nell’art. 1713 c.c.) e, per altro verso, nel principio del disinteresse, caratteristico della deontologia forense, se è pur vero che è legittimo diritto dell’avvocato ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, va tuttavia precisato che all’avvocato non spetta un diritto di ritenzione su somme o cose di spettanza del cliente e che il diritto al pagamento del corrispettivo non può essere esercitato con modalità tali da cagionare un ingiusto danno al cliente, recare disdoro alla categoria professionale e ad indurre il convincimento nell’opinione pubblica che l’avvocato abbia un personale interesse nella controversia. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 settembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Procura conferita ad avvocato non abilitato – Difetto di ius postulandi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso non sottoscritto in proprio dall’incolpato il quale abbia conferito la procura ad un avvocato non abilitato all’esercizio della difesa innanzi al CNF. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 23 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 30 settembre 2008, n. 92
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di verità.
La consapevolezza e l’intenzionalità della condotta svolta in violazione dei doveri professionali che incombono all’avvocato verso la parte assistita, accreditando una affidabilità in contrasto con la effettiva condizione del rapporto, giustifica la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due (nella specie, alla violazione dei doveri di tutela della parte assistita perpetrata con la negligente comunicazione di notizie false circa la introduzione del giudizio si aggiungeva l’ulteriore condotta consistente nell’aver lasciato svolgere per suo tramite attività professionale ad avvocato di cui sapeva cessata l’iscrizione all’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 settembre 2008, n. 91
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Richiesta – priva di forma scritta – Irrilevanza.
L’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia semplice richiesta; quest’ultima, pertanto, non deve rivestire la forma scritta al fine di far sorgere nel professionista il predetto obbligo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 25 settembre 2008, n. 90
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza.
Pone in essere un comportamento in contrasto con la dignità ed il decoro professionale l’avvocato che depositi in nome e per conto del cliente il ricorso per divorzio dopo avere ricevuto verbalmente e per iscritto la revoca del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 25 settembre 2008, n. 90
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza.
Deve ritenersi inidoneo ad integrare la violazione dell’art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che, nell’esposto indirizzato al Consiglio dell’Ordine territoriale ed al fine di accertare il suo diritto ad essere remunerato da una collega per l’attività professionale svolta per ordine e conto di quest’ultima, utilizzi – peraltro non già in giudizio, ma davanti al CdO di comune appartenenza – documentazione riservata ed esprima valutazioni ed apprezzamenti sull’attività della collega al solo fine di chiarire il rapporto intercorso tra le parti e la relativa richiesta di compenso per l’attività svolta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 25 settembre 2008, n. 89
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti.
La sospensione cautelare a tempo indeterminato prevista dall’art. 43, co. 3, del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 non ha natura di sanzione, ma integra un provvedimento di carattere amministrativo non giurisdizionale a carattere provvisorio che trova il suo normale presupposto nella mera emanazione di un mandato o ordine di comparizione e che, come tale, richiede la sola valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo quindi dalla valutazione della fondatezza delle stesse, la quale, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del giudizio disciplinare
Il potere cautelare esercitato dal CdO ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo ad esso affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del CNF è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Presupposto per l’esercizio del potere cautelare è l’imputazione al professionista di condotte che integrino fatti penalmente rilevanti e gravi, tali da incidere sulla dignità e sul decoro della professione. Ciò che rileva, pertanto, non è la titolazione del provvedimento assunto in sede penale, quanto piuttosto la contestazione, in sé, di un fatto penalmente rilevante grave idoneo ad incidere sulla reputazione della categoria professionale ed a pregiudicare il decoro e l’onore della professione, con la conseguenza che l’attribuzione di reati appropriativi e di numerosi e diversi fatti configuranti fattispecie di falso finalizzate all’appropriazione di somme di denaro in danno di clienti e nell’esercizio dell’attività professionale integra certamente il presupposto previsto dall’art. 43, co. 3, l.p.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 27 dicembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 25 settembre 2008, n. 88
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, integrante gli estremi della violazione dell’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e meritevole della sanzione dell’avvertimento, l’avvocato che accetti l’incarico professionale di assistere la propria segretaria (con la quale abbia peraltro una relazione) nel procedimento di separazione personale, invitando e ricevendo in studio il marito in assenza del suo legale al fine di ottenere il consenso alla separazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 aprile 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso che abbia ad oggetto un provvedimento di delibazione preliminare conclusa con l’archiviazione, per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole deontologiche. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 23 marzo 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Impugnazione – Legittimazione al ricorso – Autore esposto – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 50, R.d.l. n. 1578/33, legittimati ad impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine locale sono esclusivamente l’incolpato ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetti diversi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 23 marzo 2007).