Atteso che l’art. 40 can. I c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → obbliga l’avvocato ad informare il cliente “sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”, non è ravvisabile l’illecito deontologico consistente nella richiesta al cliente di compensi eccessivi per l’attività svolta, allorquando il professionista, nel prospettare alla parte assistita i relativi costi, rappresenti verbalmente un importo soltanto generico, inidoneo come tale a configurare un preventivo vincolante nella quantificazione delle obbligazioni destinate a sorgere dal rapporto professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 7 novembre 2007).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocati stabiliti – Legali dipendenti – Sezione speciale – Esistenza.
L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all’iscrizione dell’avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti ad enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente nello Stato d’origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all’iscrizione portato dalla Direttiva. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 28 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Presupposti.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale. Ne consegue che ai fini della sua applicazione non è necessario che il CdO apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, poiché il Consiglio territoriale deve solo valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 10 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione rilevanza delle prove – Discrezionalità CdO.
Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del COA che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 20 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Mancanza esposto di terzi – Irrilevanza.
L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA, ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 20 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154
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Avvocato – Elezioni forensi – Nomina componenti commissioni d’esame – Incandidabilità assoluta.
L’art. 6 ter del d.l. n. 112/2003, convertito nella l. n. 180/03, disponendo che gli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame non possono candidarsi nei rispettivi consigli dell’ordine alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto, ha introdotto una causa di incandidabilità e quindi di inidoneità funzionale assoluta alla carica elettiva, che si applica indifferentemente a quanti abbiano partecipato, anche per breve tempo, a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell’elezione ed a coloro che partecipino o abbiano partecipato a commissioni d’esame ancora operative al momento della consultazione elettorale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VERMIGLIO), sentenza del 24 novembre 2008, n. 153
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con gli ausiliari – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del CTU – Illecito deontologico.
Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza CdO – Decisione interinale sussistenza – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento non definitivo con cui il C.d.O. abbia respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’incolpato, atteso che il CNF può occuparsi, in via principale ed esclusiva, di questioni attinenti alla competenza solo allorché sia già sorto tra due o più Ordini un conflitto di competenza in merito alla trattazione di un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 12 novembre 2008, n. 151
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato sospeso dall’esercizio professionale – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente in assoluto sprovvisto di ius postulandi per essere sospeso, al tempo della relativa proposizione, dall’esercizio della professione forense, non potendo lo stesso, in quanto privato di ogni correlativa funzione, difendersi personalmente innanzi al CNF e sottoscrivere da solo i relativi ricorsi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
L’assunzione della contemporanea difesa di due soggetti portatori di interessi obiettivamente configgenti (nella specie, il fallimento ed una controparte del fallimento medesimo), determina l’esteriorizzazione di una situazione ambigua e violativa dei doveri professionali dell’avvocato, il quale deve astenersi dall’assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), nonché – più in generale – informare la propria condotta ed attività professionale ai parametri comportamentali della lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →).
L’illecito ex art. 37 c.d.f., norma che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell’avvocato. La circostanza, in concreto, dell’assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 14 marzo 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 149