Va esclusa in sede disciplinare la pedissequa applicazione delle regole sulla successione di leggi penali nel tempo, e ciò in virtù della non tipicità dell’illecito deontologico, della natura regolamentare del codice deontologico forense e della vigenza di clausole generali aventi forza di norma primaria che informano l’attività disciplinare (fattispecie relativa alla formulazione del comma 3 dell’art. 22 C.D.F.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine di notifica ex art. 50 L.P. – Natura – Ordinatorio – Inosservanza – Nullità – Esclusione.
Ancorchè non possa sottacersi l’esigenza della solerte celebrazione e conclusione dei procedimenti disciplinari, va senz’altro disattesa la censura di nullità della impugnata decisione del C.O.A. per mancato rispetto del termine di notifica di cui all’art. 50 L.P., trattandosi di termine ordinatorio, e non perentorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Tenuta albi – Delibera di iscrizione nell’Albo degli avvocati – Impugnazione del P.G. – Presentazione tardiva – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso avverso la delibera di iscrizione nell’Albo degli avvocati presentato dal Procuratore Generale il ventunesimo giorno dalla notifica del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 luglio 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura del provvedimento – Ritiro e revoca.
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare, bensì un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare, volto a salvaguardare l’ordine forense e a preservare la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui viene applicata la misura della sospensione cautelare, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via di autotutela, e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile, se si verificano mutamenti delle circostanze o emergono fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 15 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 122
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento cautelare – Rapporto – Autonomia.
E’ infondata l’eccezione di improcedibilità del sub-procedimento cautelare a seguito dell’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, atteso che gli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1578/33 non stabiliscono alcun rapporto procedimentale con il procedimento disciplinare di cui al terzo comma dell’art. 38, essendo disposta la sospensione cautelare dall’esercizio della professione sulla base di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 15 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 122
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnabilità – Esclusione.
Mentre l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere deliberata ex art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 e comunicata ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, non v‘è alcuna norma (come quella del terzo comma dell’art. 38) che dispone una formale apertura di un procedura cautelare, il cui provvedimento finale deve essere emesso esclusivamente sull’esistenza della gravità dei fatti e sul clamore che essi hanno ingenerato nell’opinione pubblica, dopo che il C.O.A. ha sentito previamente il professionista (art. 43, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933). Va pertanto ritenuto inammissibile per carenza di interesse ad impugnare un provvedimento ininfluente il ricorso con il quale sia impugnata la delibera con cui l’Organo territoriale decide di dare corso alla procedura cautelare di cui al citato art. 43. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 23 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 121
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Violazione – Limiti.
Nel caso in cui l’iniziale impianto accusatorio sia rivolto a censurare un comportamento che, all’esito dell’istruttoria, risulti assolutamente insussistente, l’organo disciplinare non può di certo giungere, sulla base dell’originario capo di incolpazione, alla sanzione di una diversa condotta tenuta nei confronti di un diverso soggetto, dovendosi ritenere, peraltro, che lo stravolgimento dell’incolpazione operato dal COA comporta l’irreversibile alterazione dello svolgimento del contraddittorio e dei diritti di difesa degli incolpati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 120
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Pluralità di azioni nei confronti della controparte – Iniziative inutilmente vessatorie – Illecito deontologico.
Ai sensi dell’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →, le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie.
Viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione l’avvocato che, pur tutelando gli interessi di un cliente, attui comportamenti vessatori nei confronti della controparte, notificando precetto e pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 25 giugno 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → l’avvocato che, rendendosi infedele ai doveri professionali, ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Incolpazione – Minuta esposizione fatti integranti l’illecito – Necessità – Esclusione.
La formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito. La correlazione tra addebito e decisione deve essere sostanziale, essendo sufficiente una ricognizione dei fatti ed una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, garantendosi, così, a tutti gli effetti, il diritto di difesa dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).