Va esclusa in sede disciplinare la pedissequa applicazione delle regole sulla successione di leggi penali nel tempo, e ciò in virtù della non tipicità dell’illecito deontologico, della natura regolamentare del codice deontologico forense e della vigenza di clausole generali aventi forza di norma primaria che informano l’attività disciplinare (fattispecie relativa alla formulazione del comma 3 dell’art. 22 C.D.F.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 27 Novembre 2009 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 23 Novembre 2006