Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → l’avvocato che, rendendosi infedele ai doveri professionali, ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 11 Novembre 2009 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Marzo 2008