Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in violazione dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → l’avvocato che, rendendosi infedele ai doveri professionali, ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. D’INNELLA), sentenza del 11 novembre 2009, n. 118

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 11 Novembre 2009 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Marzo 2008