La maturazione del termine prescrizionale, come gli effetti interruttivi della medesima sono rilevabili d’ufficio in ogni grado del giudizio, avendo la materia natura pubblicistica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 21